La cremazione

Ultima modifica 10 marzo 2020

Per dar corso alla cremazione e’ necessaria l’autorizzazione del sindaco del comune di decesso. l’autorizzazione e’ rilasciata quando:

- sia effettiva ed evidente la volonta’ alla cremazione, espressa:
     1) dal defunto con atto testamentario o con iscrizione ad una societa’ di cremazione riconosciuta;
     2) da tutti i famigliari di pari grado con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ da redigere presso il comune;
- il certificato del medico curante escluda che il decesso sia dovuto a reato;
- l’asl competente rilasci parere favorevole alla cremazione.

Destinazione delle ceneri
Le ceneri possono essere:
- tumulate in una celletta ossario;
- sistemate in una tomba di famiglia;
- ricongiunte ad altro defunto ospitato in un loculo;
- affidate ai famigliari per la custodia presso l’abitazione.

L’affido famigliare delle ceneri
In caso di affido, la societa’ che effettua il servizio di cremazione confeziona le ceneri in un’urna dotata di sigillo antieffrazione di alta durabilita’. all’interno dell’urna, un altro contenitore stagno ed infrangibile, garantisce le ceneri da un’eventuale rottura dell’urna. i dati anagrafici del defunto devono essere riportati su entrambi i contenitori. chi ha in affido un’urna cineraria presso la propria abitazione deve comunicare agli uffici del comune di residenza l’eventuale decisione di cambiare il proprio domicilio. ogni spostamento dell’urna e’ possibile solo se preventivamente autorizzato. nel caso in cui l’affidatario desideri concludere l’affido dovra’ conferire l’urna al cimitero del comuene di residenza.


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